(S)VENDITA ALL’ASTA A PREZZO VILE

Sono una signora che ha lavorato per tutta la sua vita nell’attività di famiglia, un bar nel trevigiano. Per varie vicissitudini e difficoltà ho subito un’esecuzione immobiliare e la mia abitazione (3 locali + servizi), il mio locale (97 mq) ed il terreno adiacente sono finiti all’asta. Da un prezzo di perizia di 170.000 Euro, nemmeno veritiero perché troppo basso, dopo 4 aste andate a vuoto il prossimo prezzo base di vendita sarà 31.500 Euro. Il prossimo tentativo è fissato a settembre. E’ possibile che minaccino una vendita a un prezzo inferiore al 20% del valore degli immobili? Si può fare qualcosa per bloccare l’asta? Grazie Giuseppina

Nel nostro ordinamento il creditore insoddisfatto può promuovere nei confronti del debitore la vendita forzata dei suoi beni mobili e/o immobili, anche se prima casa o sede d’impresa. Questo nell’intenzione di veder soddisfatto il credito con il prezzo della vendita che, a rigore, ci si aspetterebbe fosse congruo.
Si tratta dell’asta giudiziaria.
Spesso però le aste si articolano un iter lungo anni, costellato da innumerevoli tentativi di vendita e che si conclude con un’aggiudicazione per importi ridicoli, addirittura inferiori al 10% del valore del bene, e comunque di gran lunga inferiori al debito da soddisfare. Ovvia conseguenza è che in questi casi il debitore venga liberato sì, ma soltanto della casa e non del debito.
E’ il caso della Signora Giuseppina che, vedendo svenduti casa e locale a meno del 20% del loro valore, ci chiede se sia possibile correre ai ripari bloccando in qualche modo la procedura.
Attualmente ad occuparsi del problema, oltretutto in maniera del tutto insufficiente, è l’art. 586 c.p.c. che prevede la possibilità (nemmeno il dovere) per il giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita e di revocare l’aggiudicazione quando ritenga il prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto. Questo il giudice può fare anche quando il prezzo è già stato versato e fino a quando non sia emesso il decreto di trasferimento del bene.
Dunque se i beni della signora Giuseppina venissero effettivamente svenduti a 31.500 Euro l’unica cosa che Lei potrebbe fare sarebbe quella di presentare istanza al Giudice dell’esecuzione affinché, valutata la notevole incongruità del prezzo, revochi l’aggiudicazione.
Recentemente, proprio per evitare che i beni del debitore vengano venduti a prezzo vile o comunque non congruo, veniva presentata una proposta di riforma a correzione del richiamato art. 586 e dell’art. 629 c.p.c..
La proposta, che veniva immediatamente bocciata, prevedeva l’introduzione del dovere, e non della mera possibilità, per il giudice di sospendere la vendita non solo nel caso in cui l’offerta apparisse notevolmente inferiore ad un prezzo non giusto, ma di mercato, ma anche quando la provenienza del pagamento apparisse illecita.
Inoltre la stessa proposta prevedeva che al terzo esperimento infruttuoso della vendita venisse dichiarata l’estinzione della procedura, con cancellazione dei gravami sui beni e con reimmissione del debitore nel loro possesso.
Ritenendole urgenti e irrinunciabili la Federazione Europea per la Giustizia intende continuare a battersi per l’introduzione di queste modifiche, o comunque per una riforma della procedura d’asta che tenga conto oltre che dell’interesse delle parti anche dell’esigenza di preservare il valore di mercato del patrimonio del debitore.

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