Buongiorno Sergio, ultimamente sento parlare della possibilità che siano gli avvocati a emettere il decreto ingiuntivo. Io ho una piccola impresa e spesso ho problemi nel riscuotere i miei crediti, soprattutto se di modesto importo, perché i costi spesso superano i vantaggi e perché la procedura è sempre molto lunga. Questa proposta mi potrebbe aiutare? Giuseppe
Il sig. Giuseppe ci sottopone un quesito facendo riferimento al d.d.l. 755, attualmente in esame al Senato.
Intitolato “Procedimento monitorio abbreviato”, questo disegno di legge vorrebbe infatti introdurre la possibilità che sia direttamente l’avvocato del creditore a emettere il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore, valutando lui stesso la sussitenza dei presupposti richiesti dalla legge. L’idea sarebbe quella di eliminare il vaglio preventivo da parte del giudice e di permettere alla parte a valutare se il credito vantato sia certo, liquido, esigibile, oltre che fondato su un’adeguata prova scritta.
Il decreto così emesso sarebbe opponibile dal debitore entro 20 giorni dalla notifica e non potrebbe in nessun caso essere emesso con provvisoria esecutività.
Altra innovazione sarebbe quella di permettere al legale, previa autorizzazione del Tribunale, di consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni (anagrafe tributaria e previdenziale) per comprendere, anche prima dell’avvio della procedura, se il debitore sia titolare di beni pignorabili.
Giuseppe, piccolo imprenditore, ci chiede se queste innovazioni porterebbero per lui dei vantaggi, specie in termini di velocità e fruttuosità del procedimento.
Andando subito al sodo la risposta, a parere di chi scrive ed in generale della Federazione Europea per la Giustizia, è un secco no. Questo soprattutto considerando che ciascun imprenditore che sia oggi creditore, domani ben potrebbe trovarsi dall’altra parte della barricata.
Oltre a non portare alcun acceleramento alla procedura, la proposta di riforma abbandona infatti ogni forma di tutela e di garanzia del debitore.
Quanto al primo aspetto basti infatti osservare che (a) l’avvocato non può mai emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e dunque non può mai emettere un decreto che obblighi il debitore a pagare immediatamente, prima dello spirare termine concesso per opporre, neanche se astrattamente ve ne siano i presupposti, e che (b) già ora un giudice impiega al massimo un paio di settimane per emettere il provvedimento, e dunque un tempo del tutto sopportabile dal creditore.
In secondo luogo il d.d.l., una volta approvato, priverebbe il debitore delle più elementari tutele e garanzie.
Anzitutto eliminerebbe dalla procedura il vaglio preventivo del giudice, ovvero il vaglio di quel soggetto terzo che finora ha ben potuto non emettere un decreto ingiuntivo che invece l’avvocato, che per questo lo ha richiesto, avrebbe emesso.
Conseguentemente costringerebbe il debitore a presentare opposizioni che, bloccata la procedura sul nascere, non sarebbero invece occorse.
Secondariamente permetterebbe all’avvocato del creditore di liquidare da sé il proprio compenso, e dunque di intimare con decreto, senza previo controllo, onorari anche non congrui o particolarmente elevati.
Terza cosa, porterebbe da 40 a 20 giorni il termine per opporre, e disincentiverebbe il debitore dal farlo prevedendo, in caso di rigetto, la regola della sua condanna aggravata alle spese.
Quarto, con una norma davvero poco chiara, il progetto di riforma non si comprende se preveda, nel caso in cui il debitore non offra a sostegno delle proprie ragioni una prova scritta o di pronta soluzione, l’immediato rigetto – in prima udienza e senza istruttoria – della sola opposizione alla provvisoria esecuzione dell’intimazione o dell’intera opposizione al decreto

