VERIFICA FISCALE SU SOCIETA’ DI CAPITALI: IL SOCIO PUO’ STARE TRANQUILLO?


Buongiorno, sto subendo una verifica fiscale sulla mia società. Si tratta di una s.r.l.. Posso stare quantomeno tranquillo che non risponderò con i miei beni personali? Mario

Quella che ci espone Mario, secondo cui una società di capitali  assicurerebbe l’intoccabilità del patrimonio personale, è una convinzione generalizzata.

Essa deriva infatti dal principio di autonomia patrimoniale, per il quale le persone giuridiche devono rispondere esclusivamente nei limiti del proprio patrimonio con la conseguenza che, una volta esaurito, il creditore non potrà soddisfarsi sui beni personali dei soci.

In questo quadro si innesta però, ormai da anni, un’invenzione giurisprudenziale per la quale eventuali redditi non dichiarati da una società si presumerebbero percepiti dai soci.

Si tratta di quello che in gergo viene definito “meccanismo di imputazione del reddito per ristretta base sociale”.

In concreto,  l’Agenzia delle Entrate che contesti ad una società di capitali formata da un ristretto numero di soci di non aver dichiarato parte dei redditi, oggi non si limita ad emettere un avviso nei confronti della società, bensì ne emette uno anche nei confronti di ciascun socio.

Applicando la “ristretta base”, infatti, si presume che ognuno dei pochi soci della verificata (di regola 2/3) si sia intascato una parte di quel reddito che i verificatori calcolano (ancora un volta su base presuntiva) la società abbia maturato e non dichiarato.

Ciò comporta che mentre per l’avviso di accertamento emesso nei confronti della società risponderà solo questa, nei limiti del suo patrimonio, per quelli ai soci risponderanno loro con tutti i loro beni.

Dunque il socio si troverà a dover rispondere personalmente di una contestazione formata:

  • dopo che l’Agenzia delle Entrate ha presunto, da parte della Società, un’evasione (presumo tu abbia evaso);
  • dopo che l’Agenzia delle Entrate ha presunto l’entità di tale evasione (presumo tu abbia evaso 100);
  • dopo che l’Agenzia delle Entrate ha presunto che il reddito maturato e non dichiarato dalla Società sia finito nelle tasche del socio;
  • prima che un giudice valuti se effettivamente un’evasione, da parte della società, ci sia stata.

Questo con la conseguenza che il socio, per evitare di rispondere personalmente per un maggior reddito mai percepito, si troverà a dover dare una prova contraria difficilissima se non impossibile.

Come potrà infatti dimostrare di non aver percepito importi che, concretamente, non v’è nemmeno certezza esistano? Come potrà dare prova che tali redditi siano stati destinati ad altro rispetto che alle sue tasche?

E’ facile allora comprendere la disparità insita in un meccanismo che da un lato consente alla PA (soggetto forte) di elevare al contribuente contestazioni sulla base di presunzioni, e che dall’altro grava il privato (soggetto debole) di fornire una diabolica prova contraria a tutta questa serie di concatenate presunzioni.

DECRETO INGIUNTO EMESSO DALL’AVVOCATO: UN AIUTO O SOLTANTO L’ENNESIMA PRIVAZIONE DI GARANZIE?


Buongiorno Sergio, ultimamente sento parlare della possibilità che siano gli avvocati a emettere il decreto ingiuntivo. Io ho una piccola impresa e spesso ho problemi nel riscuotere i miei crediti, soprattutto se di modesto importo, perché i costi spesso superano i vantaggi e perché la procedura è sempre molto lunga. Questa proposta mi potrebbe aiutare? Giuseppe

Il sig. Giuseppe ci sottopone un quesito facendo riferimento al d.d.l. 755, attualmente in esame al Senato.

Intitolato “Procedimento monitorio abbreviato”, questo disegno di legge vorrebbe infatti introdurre la possibilità che sia direttamente l’avvocato del creditore a emettere il decreto ingiuntivo nei confronti del debitore, valutando lui stesso la sussitenza dei presupposti richiesti dalla legge. L’idea sarebbe quella di eliminare il vaglio preventivo da parte del giudice e di permettere alla parte a valutare se il credito vantato sia certo, liquido, esigibile, oltre che fondato su un’adeguata prova scritta.

Il decreto così emesso sarebbe opponibile dal debitore entro 20 giorni dalla notifica e non potrebbe in nessun caso essere emesso con provvisoria esecutività.

Altra innovazione sarebbe quella di permettere al legale, previa autorizzazione del Tribunale, di consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni (anagrafe tributaria e previdenziale) per comprendere, anche prima dell’avvio della procedura, se il debitore sia titolare di beni pignorabili.

Giuseppe, piccolo imprenditore, ci chiede se queste innovazioni porterebbero per lui dei vantaggi, specie in termini di velocità e fruttuosità del procedimento.

Andando subito al sodo la risposta, a parere di chi scrive ed in generale della Federazione Europea per la Giustizia, è un secco no. Questo soprattutto considerando che ciascun imprenditore che sia oggi creditore, domani ben potrebbe trovarsi dall’altra parte della barricata.

Oltre a non portare alcun acceleramento alla procedura, la proposta di riforma abbandona infatti ogni forma di tutela e di garanzia del debitore.

Quanto al primo aspetto basti infatti osservare che (a) l’avvocato non può mai emettere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, e dunque non può mai emettere un decreto che obblighi il debitore a pagare immediatamente, prima dello spirare termine concesso per opporre, neanche se astrattamente ve ne siano i presupposti, e che (b) già ora un giudice impiega al massimo un paio di settimane per emettere il provvedimento, e dunque un tempo del tutto sopportabile dal creditore.

In secondo luogo il d.d.l., una volta approvato, priverebbe il debitore delle più elementari tutele e garanzie.

Anzitutto eliminerebbe dalla procedura il vaglio preventivo del giudice, ovvero il vaglio di quel soggetto terzo che finora ha ben potuto non emettere un decreto ingiuntivo che invece l’avvocato, che per questo lo ha richiesto, avrebbe emesso.

Conseguentemente costringerebbe il debitore a presentare opposizioni che, bloccata la procedura sul nascere, non sarebbero invece occorse.

Secondariamente permetterebbe all’avvocato del creditore di liquidare da sé il proprio compenso, e dunque di intimare con decreto, senza previo controllo, onorari anche non congrui o particolarmente elevati.

Terza cosa, porterebbe da 40 a 20 giorni il termine per opporre, e disincentiverebbe il debitore dal farlo prevedendo, in caso di rigetto, la regola della sua condanna aggravata alle spese.

Quarto, con una norma davvero poco chiara, il progetto di riforma non si comprende se preveda, nel caso in cui il debitore non offra a sostegno delle proprie ragioni una prova scritta o di pronta soluzione, l’immediato rigetto – in prima udienza e senza istruttoria – della sola opposizione alla provvisoria esecuzione dell’intimazione o dell’intera opposizione al decreto

Il DDL 788 si applicherebbe anche a crediti ceduti per i quali è stato già notificato decreto ingiuntivo?

Il disegno di legge attualmente in discussione al Senato con il quale si vorrebbe «liberare dalla schiavitù del debito» chi ha già pagato il prezzo più alto della crisi finanziaria ed eco­nomica.

I protagonisti della vicenda sono tre: le banche, le società cessionarie di NPL ed il debitore.

E’ infatti prassi che le banche, coscienti di non poter più riscuotere interamente un credito, ormai deteriorato, lo svendano ad altri soggetti finanziari talvolta da esse stesse costituiti. Tali soggetti acquisteranno il credito deteriorato ad un prezzo estremamente vantaggioso, rimanendo comunque creditrici dell’originario debitore per l’intero.

L’obiettivo del ddl 788 è dunque quello di consentire a chi sia gravato di debiti in sofferenza di liberarsene ad un prezzo ragionevole e secondo una procedura giusta, così tornando “in bonis”.

Ecco come. Secondo il disegno di legge, il debitore sarebbe ammesso a liberarsi dei debiti ceduti ad una società cessionaria versando il prezzo da questa pagato per l’acquisto, maggiorato del 20%, a condizione che il credito sia stato classificato deteriorato tra il 1.01.2015 e il 31.12.2018 e sia inferiore o uguale a 25.000 Euro; che il debitore sia una persona fisica o una piccola o media impresa; che il debito sia stato ceduto entro il 31.12.2019. Condizioni queste che potrebbero mutare durante l’iter di approvazione del progetto.

In concreto la procedura si svolgerebbe come segue: banca e cessionaria comunicherebbero al debitore l’avvenuta cessione del credito ed il prezzo di concordato, e questi potrebbe a sua volta comunicare per iscritto, entro 30 giorni, la sua volontà di esercitare il “diritto di opzione” versando entro ulteriori 90 giorni il corrispettivo dell’operazione maggiorato del 20%. Col versamento dell’importo ridotto si avrebbe la completa cancellazione della relativa sofferenza dalle centrali rischi.

Tornando alla richiesta di Cesare, la risposta è certamente positiva: il diritto di opzione si vorrebbe esercitabile anche quando i crediti in sofferenza già oggetto di procedura esecutiva. In questo caso però se al momento dell’esercizio del diritto di opzione siano già trascorsi più di 30 giorni dalla notifica del primo atto (giudiziale o stragiudiziale) della procedura di recupero del credito, il debitore per liberarsi dovrà versare quanto pagato dalla cessionaria maggiorato non più del 20, ma del 40%.

RINEGOZIARE IL MUTUO? LA BANCA DICE NO

Buongiorno, ho fatto da garante ad un mio familiare (figlio acquisito con il matrimonio con mia moglie, nigeriana) per l’acquisto di una abitazione. Abbiamo entrambi avuto poi problemi col lavoro e la casa è andata all’asta. La prima è andata deserta, la seconda rimandata causa coronavirus. Io ora lavoro a tempo indeterminato, mentre il figlio ha trovato un lavoro saltuario in Inghilterra. La banca ha sempre rifiutato di rinegoziare il mutuo. Esiste la possibilità di rinegoziare, pur lavorando solo io a tempo indeterminato? Grazie per l’attenzione. Domenico

La richiesta di parere che ci invia Domenico ci permette di affrontare un tema non solo molto importante e sentito, ma anche oggetto di una recente riforma.

Il decreto fiscale 2019 prevede infatti, all’art. 41 bis, che un debitore che abbia veda già la sua prima casa all’asta possa chiedere una rinegoziazione del mutuo ipotecario non pagato o ottenere un finanziamento da una banca terza che surrogherebbe nella garanzia ipotecaria esistente.

Tale possibilità è però soggetta a varie condizioni. Anzitutto il debitore non deve essere interessato da una procedura di sovraindebitamento e deve essere un consumatore: dunque il debito non deve essere stato contratto nell’esercizio d’impresa ma per l’acquisto della prima casa. In secondo luogo il mutuo originario non deve superare i 250.000 Euro e deve risultare pagato per almeno il 10%. Terzo presupposto è che la procedura esecutiva sia stata avviata tra il gennaio 2010 e il giugno 2019 da una banca o da una società di cartolarizzazione, ovvero da un ente che acquista crediti deteriorati a prezzo ridotto per trasformarli in titoli obbligazionari da immettere nel mercato. Non devono essere presenti in procedura altri creditori o, se vi sono, vanno preliminarmente soddisfatti.

L’offerta di rinegoziazione, che non può essere inferiore al 75% del prezzo base d’asta, va formulata con istanza da presentarsi entro il 31.12.2021, la durata massima del nuovo piano non deve essere superiore a 30 anni, e alla sua prevista conclusione il debitore non deve avere più di 80 anni.

In caso di trattativa di rinegoziazione debitore e creditore potranno chiedere congiuntamente la sospensione dell’asta per 6 mesi per arrivare, a seguito di istruttoria, alla rinegoziazione entro di 3 mesi.

Particolarmente interessante è che lo Stato potrà garantire l’operazione, e precisamente il 50% dell’importo del mutuo come rinegoziato, mediante un fondo speciale a garanzia per la prima casa.

Detto questo, per rispondere al sig. Domenico che ci chiede se può chiedere personalmente la rinegoziazione del mutuo intestato al figlio della moglie, va precisato che tale istanza è formulabile anche da parte di un parente o di un affine entro il terzo grado del debitore, il quale diverrà il proprietario dell’immobile. Il debitore in questo caso potrà mantenere il diritto di abitazione sul bene per 5 anni ed entro tale periodo potrà chiedere la restituzione della proprietà, sempre che abbia integralmente rimborsato il parente di quanto fino allora speso.

Dunque Domenico, affine di primo grado del figlio della compagna, potrà chiedere la rinegoziazione, che verrà eventualmente concessa a seguito di istruttoria.

SALDO E STRALCIO E SEGNALAZIONE IN CENTRALE RISCHI

Vi contatto perché, dopo aver chiuso oltre 3 anni fa con saldo e stralcio un mutuo con la banca, mi resta visibile la segnalazione alla centrale rischi. E’ possibile? Come posso cancellarla?
Carlo

La centrale rischi è una banca dati gestita dalla Banca d’Italia nella quale vengono registrati tutti i debiti maggiori di 30.000 Euro che qualunque soggetto abbia verso il sistema bancario e finanziario. I dati in centrale vengono aggiornati mensilmente da parte di tutti gli intermediari, che possono prenderne visione per ciascun cliente per quanto concerne gli ultimi tre anni.
Nel momento in cui un debito diviene di difficile riscossione, ovvero “deteriorato”, scatta la segnalazione di “cattivo pagatore”. Anche se spesso questo accade già solo perché si è inadempienti per qualche rata del finanziamento (a volte anche una soltanto), la segnalazione dovrebbe scattare soltanto dopo essersi verificata la complessiva situazione di difficoltà economica non transitoria del debitore. Il solo inadempimento di qualche rata quindi non dovrebbe bastare a inoltrare una segnalazione che, oltre che alla Banca d’Italia, viene comunicata anche alle altre centrali gestite da privati, tra le quali il CRIF. Da queste centrali la segnalazione verrà cancellata automaticamente trascorso dalla regolarizzazione del debito un periodo variabile, a seconda della tipologia di “sofferenza”, da uno e 3 anni.
Premesso questo, avere una segnalazione rappresenta un grossissimo problema dato che al debitore, marchiato come “cattivo pagatore”, verrà chiesto di rientrare di tutte le linee di credito concesse, e gli verrà impedito di aprirne di ulteriori. Inoltre, se titolare di un’attività, egli riscontrerà anche problemi nei rapporti con i fornitori, che lo riterranno soggetto inaffidabile.
Passando al quesito del sig. Carlo, trascorsi 3 anni dalla regolarizzazione del rapporto effettivamente la segnalazione alla centrale rischi non dovrebbe essere più presente. Se permane, le motivazioni possono essere due.
La prima: i dati di Carlo per qualche motivo non sono stati correttamente aggiornati. In questo caso Carlo potrà presentare un reclamo all’intermediario e/o contattare direttamente il CRIF per segnalare il problema e chiedere la correzione dell’errore.
Il secondo: la segnalazione riguarda la parte di debito “risparmiata” con il saldo e stralcio. Se la transazione non prevede diversamente, infatti, la segnalazione su questa parte di debito permarrà sempre. Questo è un aspetto da non sottovalutare nel valutare la convenienza di un saldo e stralcio, specialmente se il debitore è imprenditore.
Concludendo, è indispensabile, quando si transa, insistere perché sia inserita nell’accordo la clausola per la quale non verrà inoltrata a carico del debitore alcuna segnalazione, nemmeno sul “risparmiato”. Ovviamente questa è una condizione sottoscrivibile, ma non necessariamente dovuta.

(S)VENDITA ALL’ASTA A PREZZO VILE

Sono una signora che ha lavorato per tutta la sua vita nell’attività di famiglia, un bar nel trevigiano. Per varie vicissitudini e difficoltà ho subito un’esecuzione immobiliare e la mia abitazione (3 locali + servizi), il mio locale (97 mq) ed il terreno adiacente sono finiti all’asta. Da un prezzo di perizia di 170.000 Euro, nemmeno veritiero perché troppo basso, dopo 4 aste andate a vuoto il prossimo prezzo base di vendita sarà 31.500 Euro. Il prossimo tentativo è fissato a settembre. E’ possibile che minaccino una vendita a un prezzo inferiore al 20% del valore degli immobili? Si può fare qualcosa per bloccare l’asta? Grazie Giuseppina

Nel nostro ordinamento il creditore insoddisfatto può promuovere nei confronti del debitore la vendita forzata dei suoi beni mobili e/o immobili, anche se prima casa o sede d’impresa. Questo nell’intenzione di veder soddisfatto il credito con il prezzo della vendita che, a rigore, ci si aspetterebbe fosse congruo.
Si tratta dell’asta giudiziaria.
Spesso però le aste si articolano un iter lungo anni, costellato da innumerevoli tentativi di vendita e che si conclude con un’aggiudicazione per importi ridicoli, addirittura inferiori al 10% del valore del bene, e comunque di gran lunga inferiori al debito da soddisfare. Ovvia conseguenza è che in questi casi il debitore venga liberato sì, ma soltanto della casa e non del debito.
E’ il caso della Signora Giuseppina che, vedendo svenduti casa e locale a meno del 20% del loro valore, ci chiede se sia possibile correre ai ripari bloccando in qualche modo la procedura.
Attualmente ad occuparsi del problema, oltretutto in maniera del tutto insufficiente, è l’art. 586 c.p.c. che prevede la possibilità (nemmeno il dovere) per il giudice dell’esecuzione di sospendere la vendita e di revocare l’aggiudicazione quando ritenga il prezzo offerto notevolmente inferiore a quello giusto. Questo il giudice può fare anche quando il prezzo è già stato versato e fino a quando non sia emesso il decreto di trasferimento del bene.
Dunque se i beni della signora Giuseppina venissero effettivamente svenduti a 31.500 Euro l’unica cosa che Lei potrebbe fare sarebbe quella di presentare istanza al Giudice dell’esecuzione affinché, valutata la notevole incongruità del prezzo, revochi l’aggiudicazione.
Recentemente, proprio per evitare che i beni del debitore vengano venduti a prezzo vile o comunque non congruo, veniva presentata una proposta di riforma a correzione del richiamato art. 586 e dell’art. 629 c.p.c..
La proposta, che veniva immediatamente bocciata, prevedeva l’introduzione del dovere, e non della mera possibilità, per il giudice di sospendere la vendita non solo nel caso in cui l’offerta apparisse notevolmente inferiore ad un prezzo non giusto, ma di mercato, ma anche quando la provenienza del pagamento apparisse illecita.
Inoltre la stessa proposta prevedeva che al terzo esperimento infruttuoso della vendita venisse dichiarata l’estinzione della procedura, con cancellazione dei gravami sui beni e con reimmissione del debitore nel loro possesso.
Ritenendole urgenti e irrinunciabili la Federazione Europea per la Giustizia intende continuare a battersi per l’introduzione di queste modifiche, o comunque per una riforma della procedura d’asta che tenga conto oltre che dell’interesse delle parti anche dell’esigenza di preservare il valore di mercato del patrimonio del debitore.