Il disegno di legge attualmente in discussione al Senato con il quale si vorrebbe «liberare dalla schiavitù del debito» chi ha già pagato il prezzo più alto della crisi finanziaria ed economica.
I protagonisti della vicenda sono tre: le banche, le società cessionarie di NPL ed il debitore.
E’ infatti prassi che le banche, coscienti di non poter più riscuotere interamente un credito, ormai deteriorato, lo svendano ad altri soggetti finanziari talvolta da esse stesse costituiti. Tali soggetti acquisteranno il credito deteriorato ad un prezzo estremamente vantaggioso, rimanendo comunque creditrici dell’originario debitore per l’intero.
L’obiettivo del ddl 788 è dunque quello di consentire a chi sia gravato di debiti in sofferenza di liberarsene ad un prezzo ragionevole e secondo una procedura giusta, così tornando “in bonis”.
Ecco come. Secondo il disegno di legge, il debitore sarebbe ammesso a liberarsi dei debiti ceduti ad una società cessionaria versando il prezzo da questa pagato per l’acquisto, maggiorato del 20%, a condizione che il credito sia stato classificato deteriorato tra il 1.01.2015 e il 31.12.2018 e sia inferiore o uguale a 25.000 Euro; che il debitore sia una persona fisica o una piccola o media impresa; che il debito sia stato ceduto entro il 31.12.2019. Condizioni queste che potrebbero mutare durante l’iter di approvazione del progetto.
In concreto la procedura si svolgerebbe come segue: banca e cessionaria comunicherebbero al debitore l’avvenuta cessione del credito ed il prezzo di concordato, e questi potrebbe a sua volta comunicare per iscritto, entro 30 giorni, la sua volontà di esercitare il “diritto di opzione” versando entro ulteriori 90 giorni il corrispettivo dell’operazione maggiorato del 20%. Col versamento dell’importo ridotto si avrebbe la completa cancellazione della relativa sofferenza dalle centrali rischi.
Tornando alla richiesta di Cesare, la risposta è certamente positiva: il diritto di opzione si vorrebbe esercitabile anche quando i crediti in sofferenza già oggetto di procedura esecutiva. In questo caso però se al momento dell’esercizio del diritto di opzione siano già trascorsi più di 30 giorni dalla notifica del primo atto (giudiziale o stragiudiziale) della procedura di recupero del credito, il debitore per liberarsi dovrà versare quanto pagato dalla cessionaria maggiorato non più del 20, ma del 40%.
